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Dichiarazione dei redditi e tasse sulle crypto: qual è il quadro nel 2026?

GA
Giuseppe Avolio

6 min

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Tutte le anticipazioni per la dichiarazione del redditi 2027 in base alla nuova Legge di Bilancio.

La dichiarazione dei redditi è sempre un argomento complesso, specialmente quando ci sono di mezzo le crypto: come cambia la normativa nel 2026?

Le tasse sulle crypto sono soggette a continue modifiche, poiché si tratta di un settore relativamente giovane che deve ancora essere pienamente regolamentato. A fine dicembre 2025, il Parlamento ha approvato la nuova Legge di Bilancio, nella quale sono esposte le nuove normative sul tema della tassazione crypto: cosa dice il testo?

Una premessa rapida

Come avrai intuito, questo articolo si concentrerà sui cambiamenti in materia fiscale relativi alla detenzione e alla vendita di crypto: si tratta di un tema estremamente specifico, in continuo aggiornamento – sia dalle aliquote sia dalle interpretazioni legali e via dicendo. 

Noi, ogni anno, aggiorniamo i nostri articoli sulle tasse affinché la nostra Community – e non solo – possa operare nel pieno della consapevolezza senza rischiare sanzioni fino a migliaia di euro.

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Dichiarazione dei redditi e tasse sulle crypto: l’aliquota sulle plusvalenze resta al 26%? 

La risposta è una sola: dipende.

Ma, senza ulteriori giri di parole, andiamo diretti al punto:

Sulle plusvalenze e sugli altri proventi […] è applicata con l’aliquota del 33 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro”. 

In parole povere: 

  • l’aliquota resta al 26% nel momento in cui le plusvalenze derivano da scambio CRYPTO > EMT (Electronic Money Token, cioè le stablecoin) ancorate all’euro, come EURC
  • l’aliquota sale al 33% quando queste si ottengono con scambi che coinvolgono:
    • CRYPTO > Euro o altra valuta fiat (come il dollaro)
    • CRYPTO > EMT non denominati in euro, come USDC o USDT (ancorati al dollaro)

Ma facciamo un esempio concreto.

Esempio

Immagina di comprare 0,1 BTC a metà febbraio 2026, quando 1 Bitcoin valeva 60.700€, per poi vendere o scambiare lo stesso 0,1 BTC a ottobre 2026, quando – numero assolutamente casuale – il suo valore salirà a 86.600€. 

Questa la situazione: 

  • 0,1 BTC a febbraio 2026: valore 6.070€ (0,1 BTC x 60.700€)
  • 0,1 BTC a ottobre 2026:  valore 8.660€ (0,1 BTC x 86.600€)
  • Plusvalenza: 2.590€.

In base all’operazione effettuata, il trattamento fiscale della plusvalenza può variare. Vediamo le casistiche:

  • BTC > EURO → Vendi i tuoi 0,1 BTC per Euro → aliquota al 33% → 2.590€ x 33% = 854,7€ di imposta da versare nel 2027
  • BTC > USDT → Scambi i tuoi 0,1 BTC per un EMT ancorato al dollaro → aliquota al 33% → 2.590€ x 33% = 854,7€ di imposta da versare nel 2027
  • BTC > PAXG →  Converti i tuoi BTC in un ART ancorato all’oro → aliquota al 33% → 2.590€ x 33% = 854,7€ di imposta da versare nel 2027
  • BTC > EURC → Converti i tuoi BTC in un EMT ancorato all’euro → aliquota 26% →  2.590€ x 26% = 673,4€ di imposta da versare nel 2027
  • BTC > ETH → Converti i tuoi BTC per una crypto che NON è né ART né EMT (quindi sostanzialmente una stablecoin) → nessuna imposta

Quest’ultima casistica rientra tra le fattispecie di operazioni “non fiscalmente rilevanti” o, più semplicemente, fiscalmente neutre. Vediamole brevemente. 

Neutralità fiscale tra asset omogenei

Le operazioni di scambio tra cripto-attività – per usare la terminologia specifica – che presentano le stesse caratteristiche e funzioni non sono operazioni soggette a tassazione. In questo caso, lo scambio non genera né plusvalenze né minusvalenze, poiché non si configura un effettivo realizzo di ricchezza. Il costo fiscalmente riconosciuto – il prezzo di carico – dell’attività ceduta si trasferisce integralmente sul nuovo asset acquisito. 

Sarà necessario pagare le dovute imposte solo in caso di una vendita successiva in cambio di:

  • una qualsiasi valuta fiat (come euro o dollaro) 
  • di un EMT (come abbiamo visto sopra)
  • l’acquisto di beni e servizi

Riprendendo l’esempio di prima:

  • 0,1 BTC a febbraio 2026: valore 6.070€ (0,1 BTC x 60.700€)
  • 0,1 BTC a ottobre 2026:  valore 8.660€ (0,1 BTC x 86.600€)

Ora, immaginiamo che, a ottobre 2026, 1 ETH valga – anche qui, numero totalmente casuale –  2.000€ e vuoi convertire BTC in ETH

  • 0,1 BTC (valore 8.660€) → 4,3 ETH (con 1 ETH = 2.000€). 

Questo è classificato come evento fiscalmente neutro. Sarà necessario applicare le imposte solo quando deciderai di vendere ETH. 

Irrilevanza della conversione Euro → EMT

Il passaggio da euro a un EMT (Electronic Money Token) denominato in euro (come EURC), e viceversa, non produce alcuna variazione economica e, pertanto, non ha rilevanza fiscale. Tale conversione rimane esclusa dal calcolo dei redditi diversi, mantenendo l’obbligo fiscale limitato al solo monitoraggio nel Quadro W/RW e all’applicazione dell’imposta patrimoniale (Imposta di bollo o IVACA).

Per maggiori informazioni sul trattamento degli EMT e sulle operazioni fiscalmente rilevanti, leggi l’articolo dedicato → Stablecoin: come vengono classificate dalla MiCA e dalla normativa fiscale

Abolita la franchigia di 2.000€

Non è una breaking news, nel senso che, proprio come l’aumento dell’aliquota, questa misura era già prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024). La franchigia, quindi, è stata eliminata e, dall’1 gennaio 2025, tutte le plusvalenze sono integralmente imponibili, indipendentemente dall’importo. 

Tuttavia, a causa di un errore del software dell’Agenzia delle Entrate (AdE), e grazie a un successivo chiarimento del 30 aprile 2025, migliaia di contribuenti potrebbero avere la possibilità di recuperare fino a 520€ di imposte versate in eccesso sulle plusvalenze. Ha diritto al rimborso chi:

  • Nel 2023 (anno d’imposta) hai realizzato plusvalenze da cripto-attività superiori a 2.000€.
  • Nel 2024 hai presentato la dichiarazione dei redditi pagando l’imposta sostitutiva del 26%.

Ti consigliamo di andare ad approfondire la questione nell’articolo dedicato: Abolita la franchigia dei 2.000€: come funziona per la dichiarazione dei redditi 2026.

Istituzione di un Tavolo Permanente 

Nel testo della Legge di Bilancio 2026, specialmente nella seconda parte dell’Articolo 13, si parla poi dell’istituzione di un “Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle criptoattività e la finanza innovativa volto a favorire lo sviluppo ordinato e legale del settore”. 

Si tratta di un “tavolo” composto da rappresentanti del MEF (Ministero dell’economia e delle Finanze), della Guardia di Finanza, della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), della Banca d’Italia, dell’Unità di Informazione Finanziaria e da accademici

In altre parole, la Legge prevede la creazione di un gruppo di esperti e addetti ai lavori che avrà il compito di affiancare le istituzioni di controllo, di monitorare i rischi, di prevenire le frodi, di contrastare attività connesse al riciclaggio e al terrorismo, di seguire l’evoluzione tecnologica del settore e di promuovere l’educazione finanziaria.

Il Tavolo Permanente, come dice il testo ufficiale, sarà attivo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 – quindi, teoricamente, prima del 31 marzo 2026.

Per quest’anno è tutto, via ai titoli di coda.

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