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Airdrop crypto: cos’è e quali sono le imposte da pagare nel 2026

JN
Jacqueline Nieder

6 min

Airdrop tasse

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo: servono ad aiutare l’investitore a comprendere come funzionano le imposte sulle criptovalute ricevute tramite airdrop.

Premessa: se stai leggendo questo articolo, significa che è arrivato quel momento dell’anno in cui ti metti davanti a un file Excel, riempi le caselle e cerchi di avere un quadro chiaro della tua situazione fiscale. Il risultato finale: tanto tempo e pazienza persi. Per fortuna, la tecnologia ci viene incontro. 

Grazie ai nostri servizi fiscali, hai la possibilità di sistemare la dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte sulle criptovalute in pochi clic senza errori anche se, oltre a Young Platform, hai utilizzato altri exchange. Trovi le informazioni necessarie cliccando sul bottone verde qui sotto, che ti rimanderà alla pagina dedicata con tutte le soluzioni offerte. 

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Cos’è un airdrop crypto?

Un airdrop è una distribuzione gratuita di criptovalute.
Spesso i progetti crypto regalano i loro token a utenti selezionati per far conoscere il progetto, premiare chi ha già usato la piattaforma o incentivare l’adozione.

Esempio:
Nel 2020, Uniswap – uno dei più famosi exchange decentralizzati – ha regalato 400 token UNI a ogni utente che aveva interagito con la piattaforma prima di una certa data.

Un altro esempio più recente è Arbitrum, che nel 2023 ha distribuito token ARB agli utenti che avevano utilizzato la sua piattaforma.

Come viene trattato un airdrop crypto a livello fiscale?

Ricevere token tramite airdrop è considerato un reddito anche se non hai speso nulla per ottenerli.

Sono inquadrati come “altri proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività”. Di conseguenza, costituiscono reddito imponibile nel momento esatto in cui li ricevi nel wallet (principio di cassa), calcolato in base al loro valore di mercato in quel preciso giorno.

Per questo motivo, il valore ricevuto è soggetto a imposta.

Dove si dichiarano?

I token ricevuti tramite airdrop vanno indicati:

  • Nel Quadro RT del Modello Redditi (ex Unico), oppure
  • Nel Quadro T del modello 730.

Quando e quanto si paga?

Le imposte si pagano nell’anno successivo a quello in cui hai ricevuto i token e si si calcolano sul valore di mercato della criptovaluta nel giorno esatto in cui è stata accreditata sul tuo portafoglio: ti basta moltiplicare la quantità di token ricevuti per il prezzo di 1 token in quel giorno. 

Per quanto riguarda l’aliquota, attenzione all’anno di ricezione: per gli airdrop ricevuti nel 2025 (che dichiari quest’anno, nel 2026), l’aliquota è al 26%.

Esempio – Imposta sull’airdrop ricevuto nel 2025

 Hai ricevuto 400 UNI in airdrop il 21 ottobre 2025, quando 1 UNI valeva 7 euro.

  • Calcolo del valore ricevuto: 400 UNI x 7 euro = 2.800 euro.
  • Calcolo dell’imposta: essendo un reddito del 2025, applichi il 26%. Quindi 2.800 euro x 26% = 728 euro da pagare quest’anno (nel 2026). 

Importante: Anche se non hai venduto i tuoi UNI e sono ancora nel wallet, questa prima imposta è comunque dovuta perché hai incassato un reddito. I 2.800 euro diventano il tuo nuovo “prezzo di carico”.

E se vendi le criptovalute?

Se poi vendi le criptovalute in cambio di euro e il loro valore è aumentato, allora paghi anche un’imposta sull’eventuale plusvalenza (cioè sul guadagno).

Esempio – vendita nel 2025:

Hai venduto i tuoi 400 UNI a novembre 2025, quando valevano 10 euro ciascuno.

  • Valore di vendita: 400 UNI x 10 euro = 4.000 euro.
  • Prezzo di carico (valore all’airdrop): 2.800 euro.
  • Plusvalenza: 4.000 euro – 2.800 euro = 1.200 euro.

Calcolo dell’imposta: poiché la vendita è avvenuta nel 2025, con la dichiarazione del 2026 si applica l’aliquota del 26%. Quindi il 26% di 1.200 euro = 312 euro di imposta.

Quando si paga l’imposta sulla plusvalenza?

Il principio è semplice: le imposte si pagano l’anno successivo rispetto all’anno in cui hai venduto le criptovalute e, ovviamente, solo se hai realizzato un guadagno.

Quindi:

  • Se le vendi nel 2024, paghi nel 2025
  • Se le vendi nel 2025, paghi nel 2026

Se le vendi nel 2026, paghi nel 2027
…e così via.

airdrop crypto imposte 2025

*Nota Bene! Ricordiamo che il prossimo anno l’aliquota applicata salirà al 33%, così come definito dalla Legge di Bilancio 2026. Questo significa che gli airdrop e le plusvalenze ottenute dal 1 gennaio 2026 e che rientreranno nella dichiarazione dei redditi 2027, verranno tassate al 33% e non più  al 26%. 

E se scambi le criptovalute ricevute con un airdrop per una stablecoin?

Con la piena entrata in vigore del regolamento europeo MiCAR, lo scambio di criptovalute volatili con stablecoin regolamentate (cioè gli EMT, Electronic Money Tokens) è fiscalmente rilevante

Gli EMT sono token il cui valore è ancorato a una singola valuta fiat ufficiale (es. dollaro o euro) e la loro funzione è equiparata a quella della moneta elettronica. 

Questo significa che scambiare i tuoi UNI per USDC o USDT è considerato a tutti gli effetti come venderli per valuta fiat: se hai un guadagno rispetto al momento in cui li hai ricevuti, dovrai pagare l’imposta sulla plusvalenza.

Esempio – Imposta sullo scambio con stablecoin nel 2025

Hai ricevuto 400 UNI a ottobre 2025 con un airdrop, quando valevano 7€ ciascuno → valore iniziale: 2.800€

A novembre 2025, quando il prezzo di 1 UNI è salito a 10€, decidi di scambiare i tuoi 400 UNI per USDC. 

  • Dallo scambio ricevi circa 4.000 USDC (equivalenti a 4.000€, dato che 1 USDC ≈ 1€).
  • Perciò il valore ricevuto al momento dello scambio: 4.000€
  • Valore al momento dell’airdrop: 2.800€
  • Plusvalenza: 4.000 – 2.800 = 1.200€
  • Imposta da pagare: 26% di 1.200€ = 312€

Esattamente come avviene per la vendita in euro, anche lo scambio per EMT genera una plusvalenza imponibile.

NOTA – Classificazione degli EMT nel 2026

Al momento non esiste una classificazione ufficiale, chiara e completa che indichi con certezza quali criptovalute rientrano nella categoria degli EMT (Electronic Money Tokens) secondo il regolamento MiCAR, e quali invece ricadono nelle altre categorie previste dalla normativa.

Di conseguenza, l’identificazione di una stablecoin come EMT è frutto di un’interpretazione della norma, basata sulle sue caratteristiche tecniche e funzionali. Questo porta inevitabilmente a categorizzazioni discordanti tra operatori del settore, fiscalisti e piattaforme.

In linea generale, si concorda sul fatto che Tether (USDT) – una delle stablecoin più utilizzate nel trading – può essere considerata un EMT, e quindi le operazioni in USDT sono fiscalmente rilevanti.

Diversamente, USD Coin (USDC) ha ricevuto ufficialmente la classificazione come EMT, avendo completato con successo il processo di due diligence richiesto dalla MiCAR e soddisfatto tutti i criteri normativi previsti.

Questo significa che, almeno per ora, le operazioni con USDC sono sicuramente rilevanti fiscalmente, mentre quelle con altre stablecoin – come USDT – lo sono in base a una lettura coerente e prudente della normativa vigente.

Tutti i calcoli sono automatici

Lo ricordiamo: non è più obbligatorio fare questi calcoli da solo o da sola.
Se utilizzi un servizio di reportistica fiscale per criptovalute, come quello offerto da Young Platform, tutti questi passaggi sono gestiti automaticamente:

  • Il software traccia ogni operazione
  • Calcola eventuali imposte dovute
  • Ti dice esattamente quanto e se devi pagare 

In pochi clic ottieni un report fiscale completo, già precompilato con il valore delle criptovalute e l’esatto importo delle imposte da versare per la dichiarazione dei redditi.

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