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Glossario essenziale per la dichiarazione dei redditi sulle criptovalute
Giuseppe Avolio
18 min

Glossario essenziale per la dichiarazione dei redditi sulle criptovalute
Scopri tutte le parole e le informazioni essenziali per preparare la dichiarazione dei redditi sulle criptovalute del 2026.
La questione fiscale sulle criptovalute è un tema abbastanza ostico, che, per la sua complessità, rischia di spaventare e allontanare i piccoli investitori. E non dipende tanto dalla difficoltà della materia in sé, quanto dal fatto che, essendo relativamente giovane, è spesso soggetta a continue rivisitazioni e aggiornamenti.
In Italia, chi investe in criptovalute deve adeguarsi annualmente alle nuove normative introdotte dalla manovra finanziaria di fine dicembre per evitare sanzioni da parte delle autorità.
Quindi abbiamo preparato un glossario essenziale per orientarti nel labirinto della dichiarazione dei redditi crypto del 2026: tienilo a portata di mano mentre compili la dichiarazione o sfoglialo per una panoramica aggiornata sul regime fiscale vigente.
Intanto, qualche link utile sui nostri servizi fiscali:
- I servizi fiscali di Young Platform: una soluzione completa per la dichiarazione delle criptovalute e il pagamento delle imposte
- Commercialista esperto di criptovalute: accedi ai servizi di consulenza di Young Platform
- Young Platform e Okipo rinnovano la partnership per offrire il servizio di dichiarazione fiscale crypto più completo e conveniente sul mercato
Airdrop
L’airdrop consiste nella distribuzione gratuita di criptovalute da parte di un progetto, spesso a scopo promozionale. Ai fini fiscali italiani, l’airdrop è qualificato come reddito imponibile, anche se l’utente non ha sostenuto alcun costo per ottenerlo. Di conseguenza, è necessario dichiarare il valore ricevuto e versare la relativa imposta nell’anno fiscale successivo a quello in cui si è ricevuto l’airdrop. L’imposta viene calcolata sul controvalore in Euro dei token al momento esatto del loro accredito nel wallet, a prescindere dalla successiva vendita o meno. Le aliquote applicabili variano in base all’anno di ricezione, a seconda della legge di bilancio in vigore:
- 26% per gli airdrop ricevuti nel 2025 (dichiarazione dei redditi 2026)
- 33% per gli airdrop ricevuti nel 2026 (dichiarazione dei redditi 2027)
Questo valore corrisponde al tuo “prezzo di carico“. Se in seguito deciderai di vendere questi asset a un prezzo superiore, sarai soggetto a una seconda imposta (sempre del 26% o del 33%, a seconda dell’anno di riferimento) calcolata esclusivamente sulla plusvalenza realizzata rispetto al prezzo di carico iniziale. Ricordiamo che per vendita si intende la conversione dei token in valuta fiat (come euro) o in stablecoin di tipo EMT.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Airdrop: cos’è e quali sono le imposte da pagare nel 2026
Bot di trading (Smart Trades)
Un bot di trading è un software che esegue automaticamente operazioni di compravendita di criptovalute seguendo regole o strategie preimpostate. Dal punto di vista fiscale, le operazioni eseguite dal bot sono trattate come se fossero state eseguite direttamente dall’utente. Se il bot vende criptovalute in cambio di euro, dollari o altre valute fiat, l’operazione è fiscalmente rilevante.
Anche lo scambio tra criptovalute e EMT (Electronic Money Token), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è un’operazione fiscalmente rilevante e può generare una plusvalenza tassabile. Le aliquote applicate variano in base all’anno in cui la plusvalenza è realizzata, a seguito delle nuove leggi di bilancio:
- 26% per plusvalenze realizzate nel 2025 (dichiarazione dei redditi 2026)
- 33% per plusvalenze realizzate nel 2026 (dichiarazione dei redditi 2027)
Detto in altre parole, le operazioni automatiche non esonerano dagli obblighi fiscali: ogni ordine può avere impatto sulla dichiarazione dei redditi. Su piattaforme come Young Platform, tutte le attività dei bot (Smart Trades) sono tracciate e già incluse nel report fiscale, con eventuali imposte già calcolate.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Bot di trading e Smart Trades: cosa sono e quali sono le imposte da pagare nel 2026
Cashback in crypto
Le criptovalute ricevute come rimborso (cashback) a seguito di un acquisto o pagamento — ad esempio tramite carta o app — sono considerate, dal punto di vista fiscale italiano, redditi imponibili. Di conseguenza, è necessario dichiarare il valore ricevuto e versare la relativa imposta nell’anno fiscale successivo a quello in cui si è ricevuto il cashback.
L’imposta viene calcolata sul controvalore in Euro dei token al momento esatto del loro accredito nel wallet, a prescindere dalla successiva vendita o meno. Le aliquote applicabili variano in base all’anno di ricezione, a seconda della legge di bilancio in vigore:
- 26% per cashback ricevuti nel 2025 (dichiarazione dei redditi 2026)
- 33% per cashback ricevuti nel 2026 (dichiarazione dei redditi 2027)
Se in seguito si decide di vendere le crypto ricevute come cashback e il loro valore è aumentato, si applica una seconda imposta sulla plusvalenza. In questo caso, il prezzo di carico sarà il valore al momento dell’accredito e la plusvalenza imponibile sarà la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di accredito.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Cashback: come funzionano le tasse se è in crypto?
Commissioni di transazione
Le commissioni di transazione sono costi applicati dagli exchange o dalle blockchain per l’esecuzione di operazioni come acquisti, vendite, prelievi o trasferimenti di criptovalute. Dal punto di vista fiscale, queste commissioni non sono deducibili dal calcolo delle plusvalenze o minusvalenze.
In altre parole, il guadagno o la perdita derivante da un’operazione viene calcolato esclusivamente sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dell’asset, senza considerare i costi sostenuti per le commissioni.
Questo significa che, anche se hai sostenuto spese per completare una transazione, l’importo della commissione non riduce la base imponibile su cui si calcola l’imposta del 26% (dichiarazione 2026) o del 33% (dichiarazione 2027). È importante tenerne conto quando valuti il rendimento netto effettivo delle tue operazioni, soprattutto se utilizzi strategie ad alta frequenza.
Cripto-attività o crypto-asset
Il termine crypto-asset, secondo il regolamento europeo MiCAR, indica qualsiasi bene digitale basato su blockchain, incluse criptovalute (come Bitcoin, Ethereum), stablecoin, NFT, token di utilità e asset tokenizzati. La MiCAR ha definito tre categorie principali di crypto-asset:
- EMT (Electronic Money Tokens): stablecoin ancorate a una valuta fiat
- ART (Asset-Referenced Tokens): token legati a un paniere di asset
- Altri token (tra cui Utility Token: token che danno accesso a servizi digitali)
Per la normativa italiana, che parte da questa categorizzazione, una transazione è fiscalmente rilevante solo se avviene tra asset con caratteristiche e funzioni diverse (es. ETH → NFT). Se scambi crypto simili tra loro (es. BTC ↔ ETH o USDC ↔ USDT), non paghi imposte. Non esiste ancora una classificazione ufficiale per ogni token. Le categorie sono interpretate secondo criteri condivisi, ma possono variare tra operatori e Paesi UE.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Crypto-asset e fisco: guida MiCAR e tassazione in Italia nel 2026
Depositi in euro (o altre valute fiat)
Operazioni di versamento di valuta fiat (euro) da un conto bancario o da una carta di pagamento verso il portafoglio in euro di una piattaforma di scambio di criptovalute.
I depositi in euro, se effettuati su un exchange italiano come Young Platform, non sono soggetti a tassazione né devono essere dichiarati nel Quadro RW, in quanto non rappresentano un trasferimento di attività finanziarie estere o l’acquisizione di asset digitali.
Nel caso di depositi fiat su un exchange estero, per l’Agenzia dell’Entrate stiamo parlando a tutti gli effetti di un conto corrente estero: in questo caso, il movimento di denaro va dichiarato nel Quadro RW, nel caso in cui si superino i 15.000€ di giacenza durante l’anno.
Depositi in criptovalute
Trasferimento di criptovalute da un wallet personale o esterno (es. Metamask, hardware wallet, wallet custodial) verso un altro exchange, un protocollo DeFi o una piattaforma centralizzata.
Il deposito di crypto non genera imposte né plusvalenze, in quanto si tratta di un semplice spostamento di asset già detenuti. Tuttavia, ha rilevanza fiscale ai fini del monitoraggio e deve essere dichiarato nel Quadro RW (Modello Redditi) o nel Quadro W (730), se l’exchange di destinazione è estero o non fa da sostituto d’imposta.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Imposta di bollo e IVACA: l’imposta patrimoniale sulle criptovalute 2026
Importante: al momento del deposito, l’utente deve indicare il prezzo di carico originario degli asset trasferiti. In assenza di tale indicazione, il sistema considera il valore pari a 0 €, con il rischio che, in caso di vendita, l’intero ricavato venga tassato come plusvalenza.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Prezzo di carico: perché è così importante per la dichiarazione dei redditi da criptovalute
Dichiarazione dei redditi da criptovalute
La dichiarazione dei redditi da criptovalute è il documento fiscale che un contribuente residente in Italia presenta annualmente per comunicare al Fisco i redditi e le attività legate al possesso e alle operazioni effettuate con cripto-attività (crypto-asset), come Bitcoin, Ethereum, NFT, stablecoin e altri token digitali.
La dichiarazione deve riportare:
- Le plusvalenze realizzate, cioè i guadagni derivanti dalla vendita o dallo scambio di crypto-asset
- Le minusvalenze, ovvero le perdite subite in operazioni con valenza fiscale
- Il valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre di ogni anno (per fini di monitoraggio fiscale)
Le informazioni relative alle criptovalute vanno inserite nei quadri del Modello Redditi (ex Unico) o del Modello 730, rispettivamente nei Quadri RW e RT e Quadri W e T del 730.
Per una guida dettagliata sulla compilazione del Quadro RW/W consulta l’articolo di approfondimento: Quadri RW e W crypto 2026: come si compilano?
Per una guida dettagliata sulla compilazione del Quadro RT/T consulta l’articolo di approfondimento: Quadri RT e T crypto 2026: come si compilano?
Franchigia o soglia di esenzione da 2.000 € (abolita)
Fino all’anno d’imposta 2024, era l’importo limite sotto il quale le plusvalenze crypto non erano tassate. A partire dai redditi 2025 (dichiarati nel 2026), questa franchigia è stata definitivamente abolita. Oggi non esiste più alcun “cuscinetto” tax-free: ogni euro di plusvalenza netta generata è soggetto a tassazione. Tuttavia, per problemi legati al software dell’Agenzia delle Entrate, potresti aver diritto a un rimborso di 520€.
Se pensi di aver diritto al rimborso, consulta l’articolo di approfondimento: Abolita la franchigia dei 2.000€: cosa cambia e come funziona per la dichiarazione dei redditi 2026
Hard Fork
Evento tecnico in cui una blockchain si divide in due versioni incompatibili tra loro, dando origine a una nuova rete e a una nuova criptovaluta. Gli utenti che possedevano token sulla blockchain originale ricevono gratuitamente una quantità equivalente di token sulla nuova rete. A differenza degli airdrop, in Italia l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ricezione di token da Hard Fork NON è un evento tassabile nel momento in cui avviene. Tuttavia, il fisco assegna a questi nuovi token un costo di carico pari a 0 €. Questo significa che, qualora in futuro tu decida di venderli o convertirli in Euro/Stablecoin, l’intero importo della vendita sarà considerato “puro guadagno” (plusvalenza) e verrà tassato con le nuove aliquote in vigore (fino al 33% dal 2026).
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Hard fork: cos’è e quali sono le imposte da pagare nel 2026
Imposta di bollo (IVACA)
L’imposta patrimoniale sulle criptovalute in Italia può assumere due forme: IVACA e imposta di bollo. La IVACA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) si applica sul valore delle crypto detenute su exchange esteri o wallet privati, e deve essere dichiarata nel Quadro RW del Modello Redditi (o Quadro W del 730), con versamento tramite Modello F24. L’imposta di bollo, invece, si applica automaticamente alle crypto detenute su piattaforme italiane e viene trattenuta dall’intermediario. In entrambi i casi, l’aliquota è dello 0,2% annua calcolata sul valore di mercato delle criptovalute al 31 dicembre. L’imposta si paga anche se le crypto non sono state scambiate o vendute.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Imposta di bollo e IVACA: l’imposta patrimoniale sulle criptovalute 2026
Metodo contabile LIFO (Last In, First Out)
Metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore delle plusvalenze e minusvalenze nella vendita di criptovalute. Secondo il principio LIFO – “Last In, First Out” – si assume che gli ultimi asset acquistati siano i primi a essere venduti. Questo criterio impatta direttamente sull’entità della plusvalenza imponibile, poiché viene confrontato il prezzo di vendita con il costo di acquisto più recente.
Esempio: se acquisti 1 BTC a 20.000 €, poi un altro a 30.000 €, e ne vendi uno a 35.000 €, con il metodo LIFO si considera venduto quello da 30.000 €. La plusvalenza sarà 35.000 – 30.000 = 5.000 €.
In ambito fiscale, il metodo LIFO è riconosciuto come uno dei criteri di determinazione delle plusvalenze per le cripto-attività. È il metodo adottato nei report fiscali generati da Young Platform, dove il calcolo avviene in automatico, secondo le indicazioni normative italiane.
Mining
Attività di convalida delle transazioni e di creazione di nuovi blocchi su una blockchain, svolta mediante l’impiego di potenza computazionale in cambio di una ricompensa in criptovaluta.
Dal punto di vista fiscale, in Italia il mining può generare due tipologie di reddito, a seconda della natura dell’attività.
- A livello personale, il compenso percepito viene classificato come reddito diverso e assoggettato a tassazione.
- A livello professionale (con mezzi organizzati e continuità): si considera reddito d’impresa, soggetto a IVA e tassazione ordinaria, con obbligo di partita IVA.
L’imposta sulle ricompense da mining è applicata e deve essere pagata nell’anno successivo a quello in cui le crypto sono state accreditate sul wallet. La base imponibile è calcolata sul prezzo delle crypto alla data di ricezione.
- Dichiarazione: le ricompense devono essere incluse nel Quadro RT del Modello Redditi o nel Quadro T del Modello 730, a seconda del regime fiscale adottato.
Il prezzo delle criptovalute al momento dell’accredito coincide con il tuo “prezzo di carico“. Se in seguito deciderai di vendere questi asset a un prezzo superiore, sarai soggetto a una seconda imposta calcolata esclusivamente sulla plusvalenza realizzata rispetto al prezzo di carico iniziale.
- 26% per plusvalenze realizzate nel 2025 (dichiarazione dei redditi 2026)
- 33% per plusvalenze realizzate nel 2026 (dichiarazione dei redditi 2027)
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento:
Mining di criptovalute: trattamento fiscale in Italia nel 2026
Minusvalenze
Perdita che si verifica quando una criptovaluta viene venduta a un prezzo inferiore rispetto al suo costo di acquisto. Dal punto di vista fiscale, le minusvalenze realizzate nella cessione di cripto-attività possono essere compensate con plusvalenze ottenute dalla vendita di altre criptovalute, riducendo l’imposta complessivamente dovuta.
A partire dal 2023, la normativa italiana prevede che tali minusvalenze siano compensabili nei quattro anni successivi (quindi per 5 dichiarazioni dei redditi in totale). Le minusvalenze maturate prima del 2023 non sono compensabili a causa del cambio di regime fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.
Le minusvalenze devono essere dichiarate nel Quadro RT del Modello Redditi o nel Quadro T del modello 730, e devono essere supportate da documentazione che attesti prezzo di acquisto, vendita e data delle operazioni.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Minusvalenze nelle criptovalute: cosa sono e come utilizzarle per compensare l’imposizione fiscale nel 2026
Modello Redditi Persone Fisiche (ex Modello Unico)
Documento ufficiale per la dichiarazione dei redditi in Italia, utilizzato da contribuenti che non possono o non vogliono usare il Modello 730. Consente di dichiarare tutte le tipologie di reddito, comprese le plusvalenze da criptovalute e il possesso di crypto-asset detenuti su exchange esteri o wallet personali, tramite i Quadri RT (redditi diversi) e RW (monitoraggio fiscale e imposte patrimoniali). Richiede il calcolo autonomo delle imposte e il versamento tramite Modello F24.
Ordini con valuta fiat
Operazioni in cui una criptovaluta viene acquistata o venduta utilizzando una valuta tradizionale, come euro o dollari. Le plusvalenze generate dalla vendita di criptovalute contro valuta fiat sono sempre imponibili. Il guadagno imponibile si calcola confrontando il prezzo di vendita con il prezzo di carico della criptovaluta, secondo il metodo LIFO.
Ordini con stablecoin EMT
Operazioni di compravendita di criptovalute eseguite contro stablecoin classificate come EMT (Electronic Money Tokens), come EURC, USDT o USDC. Fiscalmente, sono trattate come vendite per valuta fiat, quindi generano una plusvalenza imponibile se il valore al momento della vendita è superiore al prezzo di carico. Il calcolo avviene convertendo l’importo in euro al tasso di cambio corrente.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Stablecoin: come vengono classificate dalla MiCA e dalla normativa fiscale
Ordini swap
Operazioni di scambio diretto tra criptovalute con le stesse caratteristiche e funzioni, che non generano imposizione fiscale immediata. Il prezzo di carico della criptovaluta ceduta viene trasferito a quella ricevuta. L’eventuale plusvalenza sarà tassata solo nel momento in cui la nuova criptovaluta sarà successivamente venduta o scambiata con valuta fiat o stablecoin EMT.
Pair (valuta base e valuta quotata)
Nel trading di criptovalute, un pair rappresenta una coppia di valute utilizzata per effettuare scambi. La valuta base è l’asset che si intende acquistare o vendere. La valuta quotata (o di riferimento) è quella con cui si misura il valore della valuta base. Ad esempio, nel pair BTC/EUR, stai comprando o vendendo Bitcoin (BTC, valuta base) utilizzando euro (EUR, valuta quotata). Ai fini fiscali, è importante sapere quale delle due è la valuta quotata, perché se è una valuta fiat (come l’euro) o una stablecoin di tipo EMT, lo scambio può generare una plusvalenza imponibile.
Plusvalenze da criptovalute
La plusvalenza si verifica quando una criptovaluta viene ceduta (venduta o scambiata) a un prezzo superiore rispetto al suo costo di acquisizione (inclusi i casi di ricezione tramite airdrop, staking o mining). L’imposta si applica esclusivamente nel momento in cui la plusvalenza è effettivamente realizzata, ovvero quando la criptovaluta viene scambiata con:
- Euro o altra valuta fiat.
- Stablecoin classificate come EMT (es. USDT, USDC, EURC).
- Beni o servizi.
Le plusvalenze generate da criptovalute sono classificate come redditi diversi di natura finanziaria e sono soggette a tassazione. Le aliquote applicate sono determinate dalla Legge di Bilancio e variano in base all’anno di realizzazione del guadagno:
- 26% per plusvalenze realizzate nel 2025 (da dichiarare nel 2026).
- 33% per plusvalenze realizzate nel 2026 (da dichiarare nel 2027).
Specifiche per la dichiarazione 2027 (Plusvalenze 2026): l’aliquota dipende dalla tipologia di controvalore ricevuto al momento della cessione.
- 26% se la vendita avviene in cambio di EMT (Electronic Money Tokens) ancorati all’Euro (es. EURC).
- 33% se la vendita avviene in cambio di Euro, ART (Asset-Referenced Tokens) o EMT ancorati a valute fiat diverse dall’euro (es. USDT, USDC).
Inoltre, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2026, la soglia di esenzione di 2.000 € è stata eliminata. L’imposta è dovuta sin dal primo centesimo di guadagno realizzato.
- Valore di vendita (in euro) – Prezzo di carico = Plusvalenza imponibile
Prezzo di carico
Il prezzo di carico è il valore iniziale di una criptovaluta al momento in cui entra nel tuo patrimonio. Serve per calcolare la plusvalenza o minusvalenza quando venderai o scambierai quell’asset. È un elemento fiscale importante: se non viene dichiarato correttamente, potresti pagare più tasse del dovuto.
Nel caso di acquisto diretto, coincide con il prezzo pagato. Per criptovalute ricevute tramite airdrop, staking, mining, hard fork o programmi Earn, corrisponde al valore di mercato al momento dell’accredito. Per i token ricevuti tramite Hard Fork, il prezzo di carico è fissato per legge a 0 (zero) €.
Se la cyrpto viene trasferita da un wallet esterno su un exchange, il prezzo di carico deve essere dichiarato manualmente dall’utente. In assenza di tale indicazione, si considera pari a zero, con conseguente tassazione integrale dell’importo ricavato dalla vendita.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Prezzo di carico: perché è così importante per la dichiarazione dei redditi da criptovalute
Quadro RW
Parte del Modello Redditi (ex Unico) dedicata al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere e delle criptovalute. Serve a dichiarare il possesso di criptovalute e a calcolare l’imposta di bollo (0,2% annuo) sul loro valore al 31 dicembre. È obbligatorio anche se non si sono realizzati guadagni, semplicemente per il possesso.
Per una guida dettagliata sulla compilazione del Quadro RW consulta l’articolo di approfondimento: Quadro RW crypto 2026: come si compila?
Quadro RT
Sezione del Modello Redditi dedicata alla dichiarazione delle plusvalenze da attività finanziarie, comprese le cripto-attività. Qui si indicano: le plusvalenze realizzate vendendo criptovalute con un guadagno. L’imposta da applicare sull’eccedenza è del 26%.
Per una guida dettagliata sulla compilazione del Quadro RT consulta l’articolo di approfondimento: Quadro RT crypto 2026: come si compila?
Quadro W
Equivalente del Quadro RW, ma presente nel Modello 730. Serve per dichiarare il possesso di criptovalute, anche se non si è fatto trading, e per pagare l’imposta di bollo sul valore totale delle crypto al 31 dicembre.
Per una guida dettagliata sulla compilazione del Quadro W consulta l’articolo di approfondimento: Quadro W crypto 2026: come si compila?
Quadro T
Equivalente del Quadro RT, ma presente nel Modello 730. Va compilato se si sono ottenuti guadagni da criptovalute (come vendite con plusvalenza o ricompense da staking).
Consente di calcolare l’imposta sostitutiva del 26% sui redditi da cripto-attività.
Per una guida dettagliata sulla compilazione del Quadro T consulta l’articolo di approfondimento: Quadro T crypto 2026: come si compila?
Ravvedimento Operoso
Strumento previsto dalla normativa fiscale italiana che consente di regolarizzare omissioni o errori nella dichiarazione dei redditi, versando le imposte dovute con sanzioni e interessi ridotti. Può essere utilizzato, ad esempio, per sanare plusvalenze da criptovalute non dichiarate negli anni precedenti, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Ravvedimento operoso: lo strumento per chi non ha dichiarato le crypto
Ricompense da staking
Le criptovalute ricevute come premio per aver bloccato i propri fondi in staking. Sono considerati redditi imponibili. L’imposta si calcola sul controvalore in Euro dei token nel momento esatto in cui li ricevi nel wallet, indipendentemente dal fatto che tu li venda o meno.
- Aliquota applicata: 26% → per ricompense ricevute nel 2025 (dichiarazione dei redditi 2026)
- Aliquota applicata: 33% → per ricompense ricevute nel 2026 (dichiarazione dei redditi 2027)
Questo valore corrisponde al tuo “prezzo di carico“. Se in seguito deciderai di vendere questi token a un prezzo superiore, sarai soggetto a una seconda imposta (sempre del 26% o del 33%, a seconda dell’anno di riferimento) calcolata esclusivamente sulla plusvalenza realizzata rispetto al prezzo di carico iniziale.
Per maggiori informazioni: Staking e Fisco: come funzionano le imposte sulle ricompense nel 2026
Rivalutazione (Affrancamento) – Opzione Chiusa
La Legge di Bilancio 2025 aveva introdotto un meccanismo straordinario, scaduto il 1° dicembre 2025, per l’aggiornamento del valore fiscale delle criptovalute al 1° gennaio 2025, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 18%. Importante: non è più possibile accedere a nuove rivalutazioni. Coloro che hanno aderito l’anno scorso sono ora tenuti a inserire l’operazione nella Dichiarazione dei Redditi 2026 (Quadro RT) e, se necessario, a versare la seconda rata entro il 30 novembre 2026..
Se, nel corso del 2025, hai sfruttato il meccanismo di rivalutazione, consulta l’articolo di approfondimento: Rivalutazione delle criptovalute: che cos’è e come funziona nel 2026?
Stack di criptovalute
È il totale delle criptovalute possedute da un utente, suddiviso per prezzo di acquisto o modalità di acquisizione (acquisto, staking, airdrop, mining, ecc.). Lo stack aumenta con ogni nuova criptovaluta ricevuta o acquistata e diminuisce quando si effettuano vendite, conversioni o trasferimenti. Il valore di carico (cioè il prezzo di riferimento) di ciascuna unità dello stack è importante per calcolare correttamente le imposte in caso di vendita.
Per una spiegazione dettagliata con esempi pratici, consulta l’articolo di approfondimento: Prezzo di carico: perché è così importante per la dichiarazione dei redditi da criptovalute
Stablecoin – USDT Tether
Stablecoin ancorata al valore del dollaro statunitense (USD). Le conversioni tra crypto e USDT sono fiscalmente rilevanti.
Stablecoin – USD Coin (USDC)
Stablecoin ancorata al valore del dollaro statunitense. Analogamente a USDT, le operazioni di scambio con USDC sono considerate imponibili.
Stablecoin – EUR Coin (EURC)
Stablecoin ancorata al valore del’euro (EUR). Le conversioni tra crypto e EURC sono fiscalmente rilevanti.
Valuta fiat
Moneta a corso legale emessa da un governo, come l’euro (EUR) o il dollaro statunitense (USD). Le operazioni di conversione tra criptovalute e valute fiat sono sempre soggette a tassazione.




